Codice del Lavoro della Repubblica di Guinea
Le disposizioni della presente legge si applicano ai rapporti individuali e
collettiva tra lavoratori e datori di lavoro che svolgono la propria attività per
settori misti e privati nella Repubblica di Guinea.
È considerato da impiegare ai sensi della presente legge, indipendentemente dal sesso,
religione, nazionalità, origine, chi è impegnato per la propria attività
la retribuzione professionale, sotto la direzione e l'autorità di una persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, laica o religiosa, chiamato datore di lavoro.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti tra padroni e
i loro apprendisti, oltre a contratti di training.
Categoria : Libri e consultazione
Ricerche associate